giovedì 8 novembre 2007
GENNARO HA DENUNCIATO LA DHL ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
domenica 14 ottobre 2007
DENUNCIAMO LA DHL ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA!!!
venerdì 14 settembre 2007
LA DHL PERDE ANCHE IN APPELLO: GENNARO PICCOLO REINTEGRATO!!
mercoledì 5 settembre 2007
Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati(Deliberazione n.53 del 23/11/2006) (clicca)
mercoledì 29 agosto 2007
UN MANUALE DI AUTODIFESA DAL MOBBING..LO POTETE SCARICARE GRATUITAMENTE !!
- AGENZIA ANSA- ROMA, 29 AGO - ''In commissione Giustizia alla Camera e' gia' calendarizzata per settembre una proposta di legge per una normativa sia contro il mobbing che contro lo stalking''. Lo afferma la capogruppo dei Verdi nella medesima commissione Paola Balducci. ''Ci impegneremo - ha assicurato - affinche' possa essere impressa una ulteriore accelerazione. Colmare al piu' presto la grave lacuna normativa esistente in questo campo e' interesse di tutti''.
- Agenzia Ansa, 29 Agosto 2007 ''Dopo la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro adesso bisogna pensarne una che riguarda il mobbing'' ha dichiarato Augusto Rocchi, capogruppo Prc-Se in commissione Lavoro alla Camera. Un'ipotesi a cui non ha chiuso la porta il ministro Damiano: "E' un problema che non abbiamo ancora affrontato - ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se era possibile una legge . Io non escludo niente''. Non si parte dal nulla : la Commissione Giustizia della Camera esaminera' a settembre una proposta di legge sul mobbing, ha ricordato Paola Balducci (Verdi), assicurando l'impegno per un' ''accelerazione''. A invocare una legge sono anche gli addetti ai lavori: ''L' Italia e' l'unico Paese europeo che non ha una legge sul mobbing e che dunque non lo prevede come reato - ha denunciato Fabio Massimo Gallo, presidente della prima sezione lavoro del tribunale di Roma -. Eppure, c'‚ una delibera del Consiglio d'Europa del 2000 che vincola tutti i Paesi a dotarsi di una normativa antimobbing".
- Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - "Inutile prendersela con la Cassazione. Se si vuole considerare il mobbing come un reato, bisogna fare una legge che lo preveda". E' quanto dichiara il ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro. "Anche se personalmente -prosegue Di Pietro- preferirei piuttosto che intasare ulteriormente i tribunali italiani su questa materia, prevedere come sanzione, per coloro che esercitano il mobbing nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, il risarcimento dei danni a loro carico con procedure giudiziarie e civili semplificate ed esemplari". "Prevedendo -conclude Di Pietro- anche il licenziamento, per giusta causa, di quei dirigenti che non mettono i propri sottoposti in condizione di lavorare".
NUOVE NORME SULLA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA E CONTRO IL LAVORO NERO
La Camera dei deputati ha approvato il Disegno di Legge in tema di salute e sicurezza sul lavoro ed ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Entro nove mesi il Governo dovrà quindi emanare il Testo Unico ma per alcuni adempimenti l'applicazione è immediata.
Ricordiamo l'obbligo dal 1 settembre 2007 del tesserino di riconoscimento per tutte le attività che effettuano lavori in appalto o subappalto.
A partire quindi dal 1 settembre, il personale di una ditta che svolge un'attività in appalto o subappalto e tutti i collaboratori autonomi sono obbligati ad esporre un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia che riporti le generalità del singolo lavoratore e il nome del datore di lavoro.
Unica eccezione fanno le ditte con meno di 10 dipendenti, a cui basta annotare le generalità di tutti i lavoratori giornalmente impiegati su un apposito registro, vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e custodito sul luogo di lavoro.
Per il datore di lavoro, che viola le norme relative al tesserino di riconoscimento o al registro, è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Per il dipendente munito della tessera di riconoscimento, che non provvede ad esporla, è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
Ci sono anche modifiche al codice degli appalti pubblici: gli Enti sono tenuti a valutare nella predisposizione delle gare e nelle offerte che i valori economici siano adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro ed ai costi della sicurezza che debbono essere specificatamente indicati. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso di asta.
Tra gli obiettivi del Disegno di legge c'è quello di contrastare il lavoro irregolare. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e dell'Inps, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale, qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Viene infine prevista una specifica sanzione pecuniaria per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché sanzioni da tre mesi ad un anno nel caso di condanna.
sabato 28 luglio 2007
SENTENZA CASSAZIONE SUL MOBBING:IL DATORE DI LAVORE DEVE VIGILARE PER IMPEDIRLO.
La Cassazione, sezione lavoro. con sentenza del 20 luglio 2007, n. 16148, ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile per il mobbing che i colleghi effettuano sul dipendente se non ha vigilato e non ha fatto nulla per far cessare i soprusi.Per quanto attiene al risarcimento la prescrizione decorre da quando si è manifestato il danno e non dal giorno in cui sono iniziate le vessazioni.Fatto e dirittoUn dipendente aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale l’azienda, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e violazione dell'art. 2087 CC. Infatti il datore di lavoro, benché costantemente informato, aveva omesso di adottare gli opportuni provvedimenti per tutelare lo stesso e la moglie dalle continue aggressioni e minacce degli altri dipendenti che per ben 17 anni aveva subito.Per tali fatti delittuosi era stato iniziato un procedimento penale a carico di quattro dipendenti per i reati di furto, ingiurie, minacce e lesioni personali, che era stato concluso con sentenza istruttoria di improcedibilità per amnistia. Il dipendente mobbizzato aveva, quindi, lamentato che il datore di lavoro, benché a conoscenza dei fatti suddetti, non aveva accolto le sue domande di trasferimento sostenendo che, in conseguenza del comportamento negligente dell'azienda e per effetto delle continue aggressioni e minacce, egli stesso aveva subito dapprima una grave debilitazione psico fisica, seguita poi da un infarto, mentre la moglie era deceduta.L’azienda si era costituita ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto azionato dal dipendente. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione decennale. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché i giudici di merito avevano stabilito che il diritto era caduto in prescrizione.Le motivazioni della CassazioneLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente sia per la debilitazione psico-fisica, seguita poi da un infarto, ritenendo responsabile il datore di lavoro che non aveva preso alcun provvedimento per tutelarlo. La Corte, inoltre, ha stabilito che il periodo entro il quale può essere proposta l’azione decorre dal giorno in cui si è manifestato il danno e non dal primo atto vessatorio.Infatti, secondo la Cassazione, la Corte d’appello non doveva ritenere prescritto il diritto in quanto non è legittimo far decorrere tale prescrizione «dal fatto illecito lesivo anziché dal manifestarsi all’esterno della produzione del danno. Ne consegue che il termine di prescrizione, sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, abbia decorrenza non dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile».Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 luglio 2007, n. 16148 Scarica il documento completo in formato .Pdf
mercoledì 11 luglio 2007
IL COMPAGNO GENNARO PICCOLO SARA' REINTEGRATO!!IL GIUDICE GLI HA DATO RAGIONE!!
mercoledì 27 giugno 2007
LA DHL EVADE....DENUNCIAMOLA!!
sabato 16 giugno 2007
LA DHL UTILIZZA LAVORATORI INTERINALI ALL'ALFA DI POMIGLIANO D'ARCO....
- La Dhl Automotive è una società da poco costituita il cui capitale sociale è interamente detenuto da Dhl Exl Supply Chian(Italy) S.p.A a sua volta controllata da Deutsche Post attraverso Dp Beteiligungen Holding GMBH e Dhl Holding srl(Italy).
- A Dicembre 2006 ha comunicato l'acquisizione del ramo d'azienda con cui la società Tnt Arvil ha finora prestato alla Fiat Auto di Pomigliano D'Arco i servizi logistici.
- La Dhl Automotive presterà alla Fiat Auto con un contratto triennale, gli stessi servizi logistici finora prestati dalla Tnt Arvil tramite cessione del ramo d'azienda.
Ci domandiamo. Ma i sindacati aziendali e territoriali sono stati informati - così come prevede la legge - dell'acquisizione del ramo aziendale?
I lavoratori interinali Dhl Automotive si sono organizzati con lo Slai Cobas, hanno scioperato ed hanno presentato ricorsi al Tribunale di Nola per omesso versamenti dei contributi previdenziali. La prima sentenza già è stata emessa.
Inoltre si violano le norme sulla sicurezza antinfortunistica. I carrelli e tradotte non sono a norma, si distaccano le ruote, mancano i limitatori di velocità in violazione di precise disposizioni della Procura che tempo fa, su richiesta dello Slai Cobas, pose sotto sequestro giudiziario 70 carrelli.
Mancano i dispositivi elettrici di segnalazione e frenanti, nonché di sicurezza, ecc. La scorsa settimana, durante lo sciopero, un responsabile della DHL ha imposto ad un giovane interinale di lavorare nonostante il carrello fosse visibilmente non a norma: questi accadimenti vergognosi devono finire una volta per sempre!
Dopo lo sciopero l’azienda si è impegnata a togliere dal reparto i carrelli CESAB (non a norma) ed a risolvere in tempi strettissimi le inerenti problematiche per gli altri.
Lo Slai Cobas ha richiesto un incontro proficuo ed immediato con l’azienda per definire in tempi stretti e certi l’eliminazione e sostituzione di tutti i carrelli, le tradotte ed i pianali non a norma, la idonea ristrutturazione delle fatiscenti e pericolose aree di deposito materiali e moli di carico e scarico dell’intero stabilimento.
In mancanza si vedrà costretto a richiedere sequestri giudiziari ‘a tratti’, mezzo per mezzo, reparto per reparto, impianto per impianto, e ciò per non aiutare l’azienda nella preoccupante deriva di affossamento produttivo dello stabilimento di Pomigliano e nello stesso tempo tutelare la vita e l’incolumità di tutti i lavoratori di Fiat e terziarizzate.
E' opportuno, inoltre, che tutti i lavoratori Dhl controllino la propria posizione contributiva presso le Inps di competenza!!
giovedì 14 giugno 2007
FIAT, DHL, CONTRIBUTI PENSIONISTICI NON VERSATI, CONDANNE DEL TRIBUANALE..
mercoledì 13 giugno 2007
LA DHL NON VERSA I CONTRIBUTI PENSIONISTICI. CONDANNATA!!!
Una sentenza del tribunale di Nola presentata dallo Slai Cobas per un lavoratore della D.H.L ha accertato l’omissione del versamento dei contributi pensionistici (mancano 13 settimane nel 2004, 15 settimane nel 2005, 15 settimane nel 2006) e condannato l’azienda (TNT) all’immediata copertura contributiva. Lo Slai Cobas, ha già formalmente richiesto fin dal 17 aprile alla DHL (in relazione agli obblighi aziendali derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda) la regolarizzazione delle scoperture contributive che riguardano la maggioranza dei lavoratori. Invita i lavoratori a controllare in tempi rapidi le posizioni retributive presso gli sportelli INPS territoriali. Nel richiedere un’immediata riunione con la DHL preannuncia, in caso di mancata e tempestiva risoluzione del problema, ogni idonea iniziativa di mobilitazione sindacale e tutela legale dei diritti dei lavoratori nonché azioni di accertamento e repressione di eventuali ipotesi di reato.
LA REPRESSIONE E LE VIOLAZIONI ANTINFORTUNISTICHE
Lettere di contestazione e strumentali minacce ai lavoratori stanno diventando un inaccettabile fenomeno diffuso non solo in Fiat ma anche nelle terziarizzate a dimostrazione della pochezza di capacità di gestione aziendale: bene hanno fatto ieri i lavoratori della DHL a fermarsi per 2 ore al secondo turno! I carrelli e tradotte non sono a norma, si distaccano le ruote, mancano i limitatori di velocità in violazione di precise disposizioni della Procura che tempo fa, su richiesta dello Slai Cobas, pose sotto sequestro giudiziario 70 carrelli. Mancano i dispositivi elettrici di segnalazione e frenanti, nonché di sicurezza, ecc. Ieri, durante lo sciopero, un responsabile della DHL ha imposto ad un giovane interinale di lavorare nonostante il carrello fosse visibilmente non a norma: questi accadimenti vergognosi devono finire una volta per sempre! Dopo lo sciopero l’azienda si è impegnata a togliere dal reparto i carrelli CESAB (non a norma) ed a risolvere in tempi strettissimi le inerenti problematiche per gli altri. Lo Slai Cobas richiede un incontro proficuo ed immediato con l’azienda per definire in tempi stretti e certi l’eliminazione e sostituzione di tutti i carrelli, le tradotte ed i pianali non a norma, la idonea ristrutturazione delle fatiscenti e pericolose aree di deposito materiali e moli di carico e scarico dell’intero stabilimento. In mancanza si vedrà costretto a richiedere sequestri giudiziari ‘a tratti’, mezzo per mezzo, reparto per reparto, impianto per impianto, e ciò per non aiutare l’azienda nella preoccupante deriva di affossamento produttivo dello stabilimento di Pomigliano e nello stesso tempo tutelare la vita e l’incolumità di tutti i lavoratori di Fiat e terziarizzate.
domenica 10 giugno 2007
UNA ESEMPLEARE CONDANNA PER MOBBING...
giovedì 7 giugno 2007
BEPPE GRILLO VI SPIEGA PERCHE' NON DOVETE REGALATE IL TFR AI FONDI PRIVATI.
martedì 5 giugno 2007
TFR NEI FONDI? NO, GRAZIE.
mercoledì 30 maggio 2007
L'INPS INFORMA.....
Con la circolare n° 90 del 23 maggio 2007 l’Inps ha modificato alcune importanti disposizioni della Legge 104/92, art. 33 comma 2 e 3, relative alla fruizione di permessi pari a 2 ore di riposo giornaliero retribuito, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, per i lavoratori che hanno necessità di fare fronte all’assistenza di un figlio fino al compimento del 3° anno d’età con grave handicap, oppure della fruizione di 3 giorni di permesso retribuito mensile sia per i lavoratori che hanno un figlio minorenne con un handicap grave oppure sia per i lavoratori che assistono una persona, parente entro il 3° grado, sempre con un grave handicap.
Le modifiche sono state introdotte dopo diverse sentenze della Corte di Cassazione e produrranno un evidente allargamento dei beneficiari delle agevolazioni disposte dall’art. 33 della Legge 104, con un sicuro e notevole beneficio sia alle persone disabili che alle loro famiglie eliminando ostacoli e divieti impropri alla possibilità per il lavoratore di fruire dei permessi.
È opportuno che questa comunicazione sia trasferita alle Rsu per permettere ai tanti lavoratori che hanno queste necessità di poter accedere a questi ulteriori diritti e tutele.
domenica 20 maggio 2007
MOBBING, ANCHE LE REGISTRAZIONI SONO PROVE!!
In questo modo la sezione Lavoro della Suprema Corte (sentenza 10430) ha respinto il ricorso di un'azienda fiorentina presso la quale aveva lavorato Angela D.N., un' impiegata che aveva rassegnato le dimissioni "a causa delle ingiurie e molestie ricevute in ufficio e oggetto di denuncia penale", e che, proprio per questo, chiedeva il risarcimento del danno da mancato guadagno.
Secondo l'azienda, le registrazioni non dovevano essere ammesse come fonte di prova visto che parte della giurisprudenza le ha escluse. Ma ora la Suprema Corte, allineandosi al giudizio della Corte d'Appello di Firenze, ha messo in chiaro che al giudice, in caso di controversie di lavoro, non puo' essere preclusa "la ricostruzione del contenuto della registrazione" se questa contiene "elementi gravi, precisi e concordanti".
Nel dettaglio, la dipendente aveva chiesto un risarcimento pari a circa 13mila euro per essere stata costretta a dimettersi a causa della invivibilita' sul posto di lavoro e la Corte d'Appello di Firenze, utilizzando come fonte di prova la "cassetta audiofonica" che rivelava tra l'altro "il clima di particolare ostilita'" nei confronti della dipendente in reazione alla ''richiesta di ferie'', riconobbe ad Angela D.N. un risarcimento pari a 8367 euro.
Inutilmente il datore di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che non era legittimo avere ammesso la trascrizione della registrazione. La sezione Lavoro ha respinto il ricorso sottolineando che "le statuizioni del giudice di Appello sono condivisibili e non in contrasto con l'art. 2712 del c.c. giacche' la contestazione della societa' ha riguardato le risultanze della registrazione valutate dallo stesso giudice in base ad elementi presuntivi quali il clima di particolare ostilita'" del datore di lavoro "in reazione alla richiesta di ferie della dipendente e alla minaccia di denuncia penale ai carabinieri per contestati ammanchi di cassa ove l'impiegata avesse presentato la lettera di dimissioni". Dunque il giudice di merito, nell'ammettere la registrazione tra le prove contro l'azienda, conclude Piazza Cavour, ha compiuto un "accertamento adeguatamente motivato".
domenica 13 maggio 2007
MARTEDI' 15 MAGGIO TUTTI AL TRIBUNALE DI NAPOLI PER IL NOSTRO COMPAGNO GENNARO PICCOLO!!
lunedì 7 maggio 2007
E TEMPO DI CAMBIARE. COSTRUIAMO UN NUOVO SINDACATO IN DHL
Dall’ultimo piano, il decimo piano, guardo’ il cielo, fece per toccare una nuvola con un dito e precipito’ nel vuoto.
Le chiamano morti bianche come avvenissero senza sangue.
Sono morti inopportune che spesso avvengono quando l’informazione e’ gia’ impegnata in altri eventi.
Sono cadaveri con vite banali, sono numeri decimali che non incidono sul bilancio.
Sono cani che hanno abbaiato nel qualunquismo per mestiere, sono un nome nell’anagrafe che si cancella come un’impronta nel deserto in pieno vento, sono i ricordi sbiaditi del giorno dopo.”
mercoledì 2 maggio 2007
"OGNUNO DI NOI DA SOLO NON VALE NIENTE"....
sabato 28 aprile 2007
VIVA IL PRIMO MAGGIO!!!
Cerca persone pie per innaffiarla
Addomestica il dolore
che e’ stato compreso
Usa “attorno” e insieme”
come navigatori costanti
Trai da te la forza della tua forza
La luce della tua luce
Come dallo sporco il pulito
dal caos l’ordine
dalla nemesi la rinascita
dalla malattia la salute
La scelta e’ sempre Due:
in basso o verso l’alto
Da soli o con tanti
(ma basta uno)
Non ti vivere mai come un vinto
La battaglia, ogni
battaglia
deve sempre incominciare
e quando la corolla delle mani
sara’ abbastanza salda
applica la regola eterna
di attingere forza all’infinito.
venerdì 27 aprile 2007
I LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCIPLINARI....
venerdì 20 aprile 2007
GLI ACCORDI CHE LEGITTIMANO PRECARIETA' E FLESSIBILITA' SELVAGGIA....
lunedì 16 aprile 2007
IL DIRITTO DI VIVERE.
mercoledì 11 aprile 2007
TELEFONO, IL LICENZIAMENTO CORRE SUL FILO...
Non può, peraltro, revocarsi in dubbio che l'indagine svolta dall'imprenditore e diretta ad accertare la condotta del dipendente ravvisi, di fatto, un'attività di controllo sui lavoratori, soggetta, ove esercitata attraverso l'uso di impianti di videosorveglianza, ai divieti cristallizzati nello Statuto dei lavoratori e nella legislazione in materia di privacy. Com'è noto, infatti, “l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori” è espressamente vietato dal comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, salvo che tale utilizzo non sia richiesto “da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro”. In questo caso, gli impianti e le apparecchiature di controllo potranno essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
La nozione di “altre apparecchiature” è stata ritenuta una categoria aperta all'interpretazione giurisprudenziale, nella quale sono annoverati tutti quegli strumenti idonei, anche solo in potenza, ad esercitare un controllo sui lavoratori, compresi gli strumenti di controllo dell'uso del telefono aziendale da parte dei dipendenti.
La tendenza La giurisprudenza formatasi negli anni '80 ha ravvisato nel controllo datoriale sulle telefonate dei lavoratori una fattispecie integrante gli estremi della violazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e non anche dell'articolo 8 della stessa legge che vieta le indagini sulle opinioni, con ciò determinando un superamento del precedente (e primo) orientamento giurisprudenziale che soleva ravvisare nell'uso aziendale del centralino elettronico una violazione di entrambe le citate norme. Ancorché in maniera non del tutto univoca, è stato ritenuto dai giudici della pretura di Milano che “Integra la violazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori l'installazione di un centralino telefonico automatico in grado di registrare e riprodurre su tabulati la data, il tempo, il destinatario ed il numero chiamante per ogni singola telefonata”. Addirittura ”l'installazione dei centralini telefonici elettronici che consentono la registrazione automatica del numero interno chiamante, del numero esterno chiamato, del giorno, dell'ora, del minuto di ogni singola telefonata, nonché del numero di scatti addebitati, e rendono possibile l'inclusione nella conversazione da parte di altri soggetti a ciò espressamente abilitati, integra la violazione del comma 2 dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, salvo che tali apparecchiature vengano attivate ed usate in presenza di un preventivo accordo con la rappresentanza sindacale. O al limite, in difetto, di un provvedimento dell'Ispettorato del lavoro che determini le modalità di uso dell'impianto (nella specie: gli imputati sono stati ammessi all'oblazione ex art. 162 bis c.p. per aver fornito la prova dell'avvenuta disinstallazione da tali centralini delle funzioni di memorizzazione dei dati personali e di inclusione)”. Secondo un diverso orientamento, invece, “L'uso di un elaboratore con funzioni di centralino telefonico è in contrasto con il divieto di cui all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori quando è in tal modo possibile rilevare analiticamente i dati relativi ad ogni singola telefonata effettuata dai dipendenti e quando è possibile per alcuni utenti inserirsi nelle telefonate di altri mediante la cosiddetta intrusione”.
Ma la giurisprudenza successiva ha fatto un passo ulteriore, consentendo al datore di lavoro di utilizzare strumenti di controllo al fine di accertare possibili condotte illecite poste in essere dai medesimi a danno dell'azienda. Sotto questo profilo, la suprema Corte ha, di recente, stabilito che “Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'articolo 4 è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate”.
“L'abuso del telefono aziendale può costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento indipendentemente dall'entità del danno creato al datore di lavoro”(Cassazione, aprile 2002). Il principio enunciato dalla pronuncia in commento non costituisce, però, un elemento di novità; sul punto, infatti, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha già avuto occasione di pronunciarsi (sia pure incidentalmente e con riferimento all'ipotesi di licenziamento). A tal proposito, senza nemmeno soffermarsi sull'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, la suprema corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente il cui abuso del telefono aziendale sia stato accertato tramite i tabulati Telecom.
La giurisprudenza di merito ha, di recente però, ritenuto “illegittimo il licenziamento disciplinare intimato allorché la contestazione tardivamente formulata abbia determinato un effetto di cumulo di singole infrazioni che, ove contestate separatamente e tempestivamente, non sarebbero state tali da integrare gli estremi della giusta causa (ad esempio il caso che la società aveva contestato cumulativamente, a oltre un anno dall'inizio della condotta illecita, l'uso privato del telefono aziendale)”. Ciò conferma una precedente sentenza con cui la Corte di Cassazione, confermando una sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogato ad un dipendente “reo” di aver effettuato dal telefono del datore numerose telefonate private).
Come precisato precedentemente poi, oltre ai divieti posti dall'articolo 4 e/o dall'articolo 8 della legge n. 300/70, l'esercizio del potere di controllo sui lavoratori trova un altro importante limite nella legislazione in materia di privacy. Vediamo in che modo ed a che titolo. Anche se si sottolinea che il datore di lavoro, al pari di ogni altro utente, ha diritto a controllare i dati relativi al traffico telefonico delle proprie utenze (e fra di esse anche quelle utilizzate dai dipendenti), tuttavia non può agire indiscriminatamente ed a proprio piacimento. Anzi, è stato ritenuto infatti che "il datore di lavoro se, dunque, può accedere ai dati relativi alle telefonate dei dipendenti senza chiedere il loro consenso (perché l'accesso gli è consentito dal dal decreto legge numero 171/1998), deve tuttavia sottostare alla norma della legge numero 675/1996 che gli impone di informare il lavoratore della raccolta di dati sul suo conto e, conseguentemente, pure sulle sue telefonate". In poche parole il datore di lavoro ha la facoltà di poter controllare ed intervenire, ma deve preventivamente informare il lavoratore di quello che intende fare.
martedì 10 aprile 2007
LA TUTELA DELLA SALUTE IN DHL....
venerdì 6 aprile 2007
BUONA PASQUA!!
(Vangelo. Marco, cap.11)
La redazione del Blog augura a tutti i lavoratori e le lavoratrici della DHL una Buona Pasqua. Appuntamento a Martedì prossimo per l'aggiornamento delle notizie.
mercoledì 4 aprile 2007
MOBBING: CONDANNATA L'ILVA DI NOVI LIGURE
“Ognuno ascolta solo i suoni significativi o rilevanti nel contesto in cui ha scelto di essere, ed e’ sordo a tutto il resto”
martedì 3 aprile 2007
LA VERITA' E' EVERSIONE....
L’onesta’ e’ eversione
La giustizia è eversione
La lotta per il bene e’ eversione
L’amore che nulla vuole per se’
E’
eversione
Non siete venuti al mondo
Per conformarvi al mondo
Dice san Paolo
Siete venuti per rovesciarlo
Dalle fondamenta di ogni male
Perche’ voi non siete
Di questo mondo
E solo cosi’ il mondo
Non potra’ prevalere
Su di voi.
2. E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359)
3. È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 344)
Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1996, 684)
lunedì 2 aprile 2007
UN OMICIDIO BIANCO...
( Pablo Neruda)
domenica 1 aprile 2007
I KAPI E KAPETTI DEVONO ANDARE VIA!!! SONO TIGRI DI CARTA...
L’uomo non e’ nato per tenere le mani
legate al palo delle preghiere
Dio non vuole ginocchia umiliate
nelle chiese,
ma gambe di fuoco che galoppano,
mani che accarezzano viscere di ferro,
menti che generano brace,
labbra che danno baci.
Dico che io lavoro,
vivo, penso,
e che questo che faccio e’ un buon pregare,
che a Dio gli piace molto
e ne rispondo.
E dico che l’amore e’ il migliore
sacramento,
che vi amo, che amo,
e che non ho un posto nell’inferno
..
Io non chiedo un coltello nelle mani della Patria.
Ne’ un coltello ne’ un fucile per nessuno:
la terra e’ per tutti, come l’aria.
Mi piacerebbe avere enormi mani
violente, anzi selvagge
per strappar le frontiere, ad una ad una
e lasciar per confine solo l’aria.
Che nessuno possieda della terra
come si possiede un vestito:
che tutti abbiano terra
come hanno l’aria.
E strapperei le guerre alla radice,
neppure una ce ne lascerei
a infestare il paesaggio.
Ed aprirei la terra a tutti,
come se fosse l’aria.
Che’ l’aria e’ di nessuno, di nessuno…
Tutti, di aria, hanno una porzione.
..
(Pablo Neruda)
giovedì 29 marzo 2007
IL POTERE DELL'INFORMAZIONE...SI RISVEGLIA LA FILT CGIL. LEGGETE IL DOCUMENTO DEI DELEGATI E DELLE DELEGATE
L'attivo nazionale delle delegate e dei delegati unitamente alle strutture territoriali Filt - Cgil della Dhl Express (elenco presenti), riunitosi in data 28 marzo 2007 a Firenze, approva la relazione introduttiva e la conclusione della segreteria nazionale implementata dal contributo del dibattito.
In particolare, l'attivo si è concentrato sull'analisi dello stato dei rapporti sindacali con Dhl e sugli obiettivi prioritari da perseguire nelle prossime iniziative sindacali.
Dalla firma dell'accordo di riorganizzazione nell'ottobre 2003, che ha governato la fusione tra diverse società con una clausola sociale che ha impedito i licenziamenti, si è assistito ad un continuo deterioramento del sistema relazionale, con maggiore sofferenza nel confronto a livello di territorio \ filiale.
A questo si è aggiunto un modello aziendale aggressivo ed insofferente al confronto con il sindacato, soprattutto presso quei siti dove più debole è la rappresentanza sindacale.
Neppure l'accordo raggiunto alla fine del 2006 - a seguito della vertenza aperta dalla Filt - Cgil che ha portato a 40 assunzioni nel 2007 ed ulteriori 20 nel 2008 presso i "call center" sanando così, almeno in parte, la situazione di precarietà in cui versano i lavoratori con contratto a termine da diversi anni - ha modificato tale scenario.
Inoltre, le continue ristrutturazioni dei settori amministrativi ed alcune evidenti incapacità organizzative hanno prodotto un disastro nella gestione delle buste paga del personale, provocando enormi disagi e, peggio, una totale sfiducia nei confronti dell'azienda.
Emblematica la gestione delle "rimol" che a distanza di due anni non ha ancora trovato soluzione.
La gestione delle cooperative rappresenta, poi, un ulteriore elemento di forte criticità. La ricerca esasperata del contenimento dei costi ha portato, infatti, all'utilizzo di cooperative con elevati livelli d’evasione contributiva, l'inapplicabilità del contratto ed una gestione del personale al di fuori delle regole minime.
A questo si è aggiunta una totale arbitrarietà nella gestione dei provvedimenti disciplinari, attraverso i quali vengono perseguiti, in assenza d’informazioni e di trasparenza, comportamenti ed atti da sempre ritenuti conformi agli usi ed alla prassi aziendale consolidatasi nel corso degli anni.
In questo scenario viene a porsi l'immotivato licenziamento del delegato Filt Cgil della filiale di Casoria, Gennaro Piccolo.
Infatti, a fronte di una banale discussione sulla concessione di un giorno di ferie tra il delegato ed il responsabile, l'azienda ha ritenuto di dover licenziare il nostro delegato, motivando la decisione con il venir meno del rapporto di fiducia.
Le iniziative sino ad ora messe in campo dalla Filt non sono state sufficienti a modificare la posizione dell’azienda.
E’ evidente che tale successione di eventi descrive compiutamente la necessità di avviare una nuova fase nei rapporti con l’azienda per ripristinare una corretta gestione della forza lavoro.
Per quanto sopra descritto, l’attivo dei delegati impegna la Segreteria Nazionale ad avviare una vertenza per portare a soluzione le seguenti problematiche:
· Ripristino di corrette relazioni sindacali a livello Nazionale e, soprattutto a livello di filiale e/o regionale con la ripresa dei confronti previsti dal Ccnl e dagli accordi vigenti;
· Analisi dei dati per l’erogazione del Premio di Risultato per l’anno 2006 e definizione di un accordo per gli anni futuri che consideri maggiormente l’apporto del personale ai risultati economici raggiunti dall’impresa;
· Istituzione di una commissione tecnica per risolvere le problematiche relative al cedolino paga, anche attraverso un potenziamento dell’organico preposto all’imputazione dei dati;
· Monitoraggio presso tutte le filiali, ai sensi di quanto previsto dal vigente Ccnl, sull’utilizzo delle cooperative di facchinaggio;
· “Mappatura” delle necessità organiche e riapertura, conseguente, di un mirato turn over;
· Definizione di un protocollo sindacale per la definizione delle controversie sull’applicazione del Ccnl e degli accordi siglati e proceduralizzazione delle contestazioni disciplinari.
Inoltre, nell’esprimere la piena solidarietà di tutta le Filt – Cgil al delegato e collega Piccolo Giordano, l’attivo dà mandato alla Segreteria Nazionale di attivare tutte le iniziative sindacali, politiche e giudiziarie necessarie a risolvere il contrasto insorto a seguito dell’ingiusto licenziamento.
Sulle proposte sopra esposte, da illustrarsi in una vasta campagna di assemblee, dovrà essere avviato il confronto con l’azienda che potrà essere sostenuto anche da apposite iniziative di mobilitazione.
Infine, l’attivo ha valutato le conseguenze determinatesi con l’apertura del "blog" denominato “lavoratoridhl”.
Pur condividendo la totale facoltà di critica espressa da parte dei lavoratori sull’attività del sindacato, l’attivo condanna il violento linguaggio, il gratuito attacco personale che non appartiene alla storia ed alle tradizioni del sindacato confederale e della Cgil in particolare, soprattutto quando è espresso in forma anonima.
L’attivo ritiene che la spaccatura venutasi a creare tra i lavoratori non sia funzionale a rilanciare una nuova stagione sindacale ma unicamente ad indebolire, nel suo complesso, la capacità negoziale e di rappresentanza del sindacato nei confronti dell’azienda.
Firenze 28 marzo 2007